È ufficiale e verificata la proroga del Ministero del Turismo che ha fissato il termine ultimo per il conseguimento del Codice Identificativo Nazionale (CIN) al 1° gennaio 2025. Dopo tre mesi di test e quasi due di applicazione ufficiale, solo il 49,94% delle strutture registrate (fonte ministero del Turismo) è entrata in possesso del Cin, il pilastro della riforma degli affitti brevi voluta dal Mitur.

Numerose realtà ricettive sono in netto ritardo e non sono riuscite a completare il processo e ora rischiano di subire penalizzazioni. Nello scorso mese anche il portale Bed-and-breakfast.it aveva espresso la propria opinione, sottolineando come: “tale ritardo accumulato a distanza di tre mesi dai test e quasi due dall’applicazione ufficiale potrebbe mettere molte attività a rischio di esclusione dalle principali piattaforme di prenotazione online”.

Dal sito del Ministero del Turismo di legge che: “le disposizioni dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 sono applicabili a partire dal 2 novembre 2024 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della piattaforma per l’assegnazione del CIN). Tuttavia, si precisa che il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025, in modo da garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale”.

Il MiTur mette comunque in chiaro anche che: “Rimangono, in ogni caso, valide le disposizioni relative ai codici identificativi eventualmente previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni”.

 

Cosa succederà a chi non otterrà il CIN entro il 1 gennaio 2025? (fonte: bed-and-breakfast.it)

– La scheda sulle OTA non potrà più essere pubblicata, pena una multa da 500 a 5000 euro sia per la struttura che per la piattaforma.

– Rischio di multa da 800 a 8000 euro per non aver esposto il CIN al di fuori dell’immobile.

– Rischio di multa da 500 a 5000 euro per non aver esposto il CIN sul proprio sito web.

 

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