Codice Identificativo Nazionale obbligatorio, al via da settembre
La banca dati nazionale sarà ufficialmente operativa all’inizio del prossimo mese, come si ottiene il CIN e quali sono le sanzioni previste in caso di inadempienza
(F.B) Il Codice Identificativo Nazionale diventa obbligatorio dall’1 settembre, almeno per gli affitti brevi. Dopo un periodo di sperimentazione partita nel giugno scorso, la banca dati nazionale delle strutture ricettive sarà ufficialmente operativa all’inizio del prossimo mese consentirà ai proprietari di appartamenti, stanze e e bed and breakfast di richiedere il codice, spesso indicato con l’acronimo CIN.
Gli annunci online delle diverse locazioni dovranno riportare per esteso il Codice Identificativo Nazionale che dovrà essere anche esposto fisicamente nell’immobile. Per ottenere il codice, i proprietari dovranno collegarsi al sito del Ministero del Turismo e accedere alla banca dati nazionale delle strutture (abbreviata in Bdsr) (questo il link) tramite SPID o carta di identità elettronica. Da qui si potrà procedere all’invio della richiesta e all’ottenimento del CIN.
Molte delle Regioni e delle Province italiane hanno già concesso un CIN, talvolta indicato con altri nomi e acronimi. In questo caso, la struttura dovrà comunque richiedere un nuovo codice nazionale e avrà al massimo un mese di tempo dall’avvio della piattaforma (previsto, lo ricordiamo, per il primo settembre). Fissato a gennaio 2025, invece, il giro di boa a seguito del quale entreranno ufficialmente in vigore le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle nuove norme, come stabilito dalla recente guida dell’Agenzia delle Entrate.
Per chi è obbligatorio il Codice Identificativo Nazionale?
I soggetti chiamati in causa e obbligate alle richiesta e all’esposizione del CIN sono i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e alle locazioni brevi, in quest’ultimo caso ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per le province di Trento e Bolzano, invece, il Codice Identificativo Nazionale entrerà in vigore indistintamente sia per le strutture turistico-ricettive alberghiere che per quelle extralberghiere.
Le sanzioni previste per il mancato adempimento
Piuttosto rigide le sanzioni in caso di non adempimento: si va dagli 800 agli 8mila euro nel caso in cui la struttura e i corrispondenti annunci online siano sprovvisti di CIN e dai 500 ai 5mila euro nell’eventualità della mancata esposizione. Anche l’assenza dei requisiti si sicurezza comporta pensanti ammende, sia che l’attività sia svolta in forma imprenditoriale che non: considerando che le locazioni brevi o comunque con finalità turistiche devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti oltre che di estintori portatili a norma di legge. In tale circostanza, la sanzione va da un minimo di 600 a un massimo di 6mila euro. Particolare attenzione va prestata anche alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (la SCIA): se gli immobili affittati fossero più di quattro, il procedimento si rende obbligatorio, pena una sanzione pecuniaria da 2mila a 10mila euro.
La stretta sugli affitti brevi sembra non fermarsi anche se le opportunità del settore sono in continua crescita. Di questo abbiamo parlato anche in questo articolo nel quale le parole di un professionista del settore hanno fatto chiarezza sull’argomento. L’intervista completa è disponibile anche come podcast su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music.
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